lunedì 22 novembre 2010

Detrazione 55%

Con la Legge Finanziaria del 2007 lo Stato ha offerto una grande opportunità, prorogata per tutto il 2010, a chi ha scelto di sostituire la sua vecchia caldaia con una a condensazione o per l'installazione di pompe di calore e pannelli solari.

Per la riqualificazione energetica degli edifici, infatti, è prevista una detrazione del 55% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Qui sotto troverete un comodo elenco dei documenti da conservare e qualche informazione utile per sbrogliare le pratiche burocratiche e avere tutto in ordine per presentare la denuncia dei redditi nel 2011.

Documentazione da inviare all’ENEA
Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di collaudo delle opere) è necessario trasmettere all’ENEA, attraverso il sito http://finanziaria2010.enea.it, la Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08).

Documentazione da conservare
In caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 35 Kw:
* Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08)
* Ricevuta della Conferma Chiusura Attività da parte dell’ENEA con codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
* Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
* Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
* Fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce del costo della “manodopera” da quella delle opere.
* Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).” Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
* Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.)

Ecco inoltre un link utile per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" redatta dall'Agenzia delle Entrate:

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